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Apertura verso le misure alternative all'estero (Cass. 15091/19)

Dopo un'iniziale chiusura della giurisprudenza verso l'esecuzione della pena all'estero, si è giunti ad un nuovo approccio ermeneutico per conformare il diritto interno alla decisione quadro

2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.


L’esecuzione di una misura restrittiva di carattere penale, come l’affidamento in prova, comporta l’esercizio di poteri autoritativi per il controllo sull’osservanza delle prescrizioni imposte, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza, e con informazione dell’autorità di pubblica sicurezza, poteri che non potrebbero essere esercitati al di fuori del territorio nazionale in mancanza di accordi con le autorità di altro Stato: si può addivenire all'esecuzione di una misura alernativa sussunta sub art 2 (e) del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 ?

La Corte di Cassazione, in passato, ha sempre escluso siffatta possibilità sul rilievo che l’affidamento in prova non potesse svolgersi se non sul territorio nazionale a causa del fondamentale ruolo svolto dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e, conseguente, non attuabilità all’estero delle sue attività, non esercitabile dagli Uffici Consolari.

Tuttavia, la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto doveroso superare detto orientamento, con le note sentenze n. 15091/2019, n. 16942/2020 e n. 20977/2020, con le quali ha ritenuto di dover applicare la normativa contenuta nel Decreto legislativo n. 38/2016, che ha dato attuazione alla decisione quadro del Consiglio Europeo del 27 novembre 2008, volta ad estendere a tutti gli Stati dell’Unione Europea il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie relative all’esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale del condannato.

Tra i primi arresti di merito circa l'ammissibilità della richiesta di affidamento in prova da svolgere in territorio diverso dallo Stato italiano si segnala l'ordinanza n. 597/2021 del Tribunale di Sorveglianza di Lecce [consulta l'ordinanza]




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